Art. 5.
(Princìpi per la trasformazione
dei prodotti biologici).

      1. La trasformazione dei prodotti biologici si basa sui seguenti princìpi:

          a) gli alimenti e i mangimi biologici devono essere composti essenzialmente da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne quando un ingrediente biologico non sia disponibile in commercio;

          b) gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione sono vietati; ne è consentito l'utilizzo in proporzioni limitate e soltanto in caso di impellente necessità tecnologica, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          c) è fatto divieto dell'uso di radiazioni ionizzanti.